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Molte infrastrutture di tiro non rispettano più completamente tutte le caratteristiche che un moderno edificio pubblico dovrebbe avere.
Nel passato sono state corrette, a piccoli passi, solo le necessità urgenti inerenti la sicurezza del tiro, ora tocca (entro il 31 dicembre 2024) rendere compatibili anche le zone di servizio (gabinetti, ufficio, locali di sicurezza, protezione anti-intrusione ed antincendio, …) in rispetto delle necessità odierne e per analogia a quanto già fatto per altre infrastrutture sportive..

In futuro ogni installazione dovrà rispettare le indicazioni riportate nell’ultima versione (emanata il 1.9.2019) del regolamento 51.065 “Questioni tecniche relative agli impianti di tiro per il tiro fuori del servizio” (redatto dalle autorità federali) e le varie normative edificatorie cantonali e comunali.

I membri delle Commissioni Cantonali di Tiro sono a completa disposizione dei progettisti (architetti o ingegneri) incaricati formalmente dalle autorità comunali di riferimento (responsabili delle infrastrutture) e dalle società di tiro per qualsiasi consulenza tecnica necessaria.

Esempio indicativo di poligono di tiro moderno minimo (con 4 bersagli) secondo le normative in vigore.

Per conoscenza qui di seguito soro riportati i punti principali previsti dalla legge (vedi ordinanza 510.512) che regolano le procedure di rinnovamento :

Obbligo dell’autorizzazione
Per i lavori di costruzione, di trasformazione e di ampliamento di impianti di tiro a 300 m, 25m e 50 m è necessario un permesso di costruzione dell’autorità competente secondo il diritto cantonale.
Il permesso di costruzione può essere rilasciato solo se il perito federale degli impianti di tiro oppure l’ufficiale federale di tiro competente ha approvato i piani.

Progettazione
Durante la progettazione di un impianto di tiro, devono essere eseguiti, a carico del committente, i lavori seguenti :
a. esame dell’idoneità delle differenti ubicazioni possibili, tenendo conto degli interessi privati e pubblici;
b. definizione dell’entità del progetto (numero previsto di bersagli);
c. visita di impianti di tiro modello;
d. scelta del sistema di bersagli;
e. allestimento dei piani di costruzione per lo stand dei tiratori e lo stand dei bersagli (scala 1:100);
f. tracciamento delle zone di pericolo sulla carta nazionale 1:25 000;
g. allestimento di un profilo del terreno dallo stand dei tiratori fino al limite massimo del settore di pericolo in scala 1:10 000 per gli impianti di tiro a 300 m e in scala 1:5000 per gli impianti di tiro a 25 m e 50 m;
h. allestimento di un piano di situazione, comprendente le zone di pericolo esistenti nel settore dell’impianto di tiro, in scala 1:1000;
i. allestimento del preventivo dei costi a destinazione dell’autorità comunale competente;
j. determinazione e valutazione del carico fonico dovuto ai tiri nei dintorni del futuro impianto di tiro conformemente alle disposizioni dell’ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l’inquinamento fonico. La determinazione del carico fonico nel singolo caso è effettuata secondo le istruzioni del servizio cantonale competente.

Approvazione dei piani
Prima di iniziare i lavori di costruzione, di trasformazione o di ampliamento di impianti di tiro, i piani di costruzione devono essere sottoposti in due esemplari all’ufficiale federale di tiro competente.
Il perito federale degli impianti di tiro approva i piani per i nuovi impianti.
L’ufficiale federale di tiro competente approva i piani di trasformazione e di ampliamento.
Prima di qualsiasi modificazione di piani di costruzione approvati o del tracciato di strade e vie previsto nelle zone di pericolo, dev’essere consultato l’ufficiale federale di tiro competente.

Collaudo di impianti di tiro
L’ufficiale federale di tiro competente collauda i lavori di costruzione, di trasformazione o di ampliamento, nonché i risanamenti e gli adeguamenti edili, di impianti di tiro o di loro parti.
Le nuove costruzioni e gli impianti che presentano difficili condizioni di sicurezza, segnatamente le costruzioni di sicurezza di ogni genere, sono collaudati in presenza del perito federale degli impianti di tiro.

Rapporto di collaudo
L’ufficiale federale di tiro competente allestisce il rapporto di collaudo di impianti di tiro a destinazione delle autorità militari cantonali competenti.
Il rapporto di collaudo è inoltre trasmesso, per conoscenza, agli uffici e agli organi seguenti:
a. all’autorità comunale competente;
b. all’autorità comunale competente a destinazione del committente e della società di tiro;
c. al perito federale degli impianti di tiro;
d. al presidente della commissione cantonale di tiro competente;
e. all’AIST nel caso di impianti di tiro combinati (art. 23 cpv. 3).

Autorizzazione d’esercizio
Se il rapporto di collaudo conferma l’adeguatezza e la sicurezza dell’impianto di tiro nonché il rispetto delle esigenze tecniche, l’autorità militare cantonale competente concede l’autorizzazione d’esercizio.
Un’autorizzazione provvisoria, limitata nel tempo, può essere concessa dall’ufficiale federale di tiro competente.